STATUTO

Con le modifiche approvate dall’Assemblea dei Soci convocata nelle seguenti date:
1) il 23-24 settembre 2005 a Milano presso l’INAF-Osservatorio Astronomico di Brera
2) il 14 settembre 2009 a Firenze presso il Dipartimento di Astronomia
3) il 5-6 ottobre 2012 ad Albano presso Museo Civico – Sala Comunale

ART. 1 (Associazione)
È costituita l’associazione culturale denominata “Società Italiana di Archeoastronomia”, nel seguito denotata con l’acronimo S.I.A. o, brevemente, “Associazione”. Essa non persegue fini di lucro ed ha durata illimitata.

ART. 2 (Sede)
La S.I.A. ha sede legale in Milano, presso l’Osservatorio Astronomico di Brera, via Brera n.28.

ART. 3 (Finalità)
La S.I.A. si propone come finalità la promozione degli studi sulla Storia dell’Astronomia antica, della Archeoastronomia, della Astronomia culturale e della Astronomia storica.
Essa si propone inoltre di operare affinché vengano riconosciute, anche nel campo della didattica e della ricerca in particolare universitaria, la specificità e la rilevanza di tali studi.
Onde conseguire questi scopi, la S.I.A. promuove:
1. incontri e dibattiti fra i ricercatori (convegni, workshops, seminari) e studiosi afferenti ad aree sia scientifiche sia umanistiche;
2. forme di coordinamento fra discipline diverse;
3. iniziative per la formazione di giovani studiosi: studenti universitari, laureandi e laureati in Astronomia e Archeologia e materie affini;
4. iniziative rivolte a soddisfare la domanda sociale di informazione e divulgazione scientifica;
5. l’aggiornamento e la formazione dei docenti della scuola secondaria nei settori a cui la Società è interessata;
6. iniziative intese ad approfondire i problemi della didattica universitaria nei settori a cui la Società è interessata;
7. attività di ricerca anche in cooperazione con altre istituzioni nazionali o internazionali, su temi di interesse comune.
8. iniziative a livello regionale e/o nazionale, rivolte alla valorizzazione del patrimonio di interesse archeoastronomico.
9. iniziative nel campo normativo atte a favorire gli studi sui temi a cui l’Associazione è interessata.

ART. 4 (Organi)
Gli organi della S.I.A. sono:
i.) l’Assemblea degli Associati;
ii.) il Consiglio Direttivo;
iii.) il Presidente;
iv.) il Comitato Elettorale;
v.) il Collegio dei Revisori.

ART. 5 (Assemblea degli Associati)
L’Assemblea degli associati è composta da tutti gli Associati (Socio Onorario, Socio Promotore, Socio Individuale e Socio Collettivo) che siano in regola con i doveri derivanti dall’iscrizione all’Associazione. Essa si riunisce in via ordinaria ogni anno per la discussione della politica generale dell’Associazione, per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, per la ratifica dell’ammissione di nuovi associati. Essa si riunisce in via straordinaria per discutere temi urgenti di rilevante importanza per la vita dell’Associazione.
L’Assemblea degli Associati decide tra l’altro le modifiche di Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione stessa secondo le modalità previste in questo stesso articolo e nell’art. 16 del presente Statuto.
La convocazione dell’Assemblea ordinaria è decisa dal Consiglio Direttivo ed effettuata dal Presidente mediante lettera, anche elettronica, contenente l’ordine del giorno, indirizzata a tutti gli associati, di regola con trenta giorni di anticipo e comunque con almeno quindici giorni di anticipo.
L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente su decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo degli Associati, con le stesse modalità previste per l’Assemblea ordinaria e dovrà tenersi entro sessanta giorni dalla delibera del Consiglio o dal ricevimento della richiesta di convocazione da parte degli Associati. L’Assemblea, presieduta dal presidente, è validamente costituita, se regolarmente convocata, con la presenza di almeno metà degli Associati e delibererà validamente a maggioranza di voti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. In caso di impossibilità a presenziare da parte del Presidente, l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente.
L’Assemblea decide a maggioranza assoluta dei presenti, con l’eccezione delle delibere relative a modifiche di Statuto o allo scioglimento della Associazione, per le quali si applica quanto previsto nell’Articolo 16 del presente Statuto.

ART. 6 (Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è composto da otto consiglieri oltre al Presidente. Esso decide le iniziative necessarie per realizzare le finalità della Associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo per quanto è demandato dal presente statuto all’Assemblea degli Associati. In particolare, il Consiglio Direttivo valuta le domande di ammissione degli Associati secondo le procedure di cui all’art. 12 e stabilisce le quote annuali di associazione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre Consiglieri. Esse sono valide se vi interviene la maggioranza dei membri del Consiglio e sono presiedute dal Presidente; l’assenza giustificata abbassa il numero legale, ma il numero di Consiglieri partecipanti non può essere inferiore a tre. In caso di impossibilità a presenziare da parte del Presidente, le riunioni sono presiedute dal Vice Presidente Vicario ed in caso di assenza anche di quest’ultimo dal Consigliere più anziano di età.
Le delibere del Consiglio vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi Presiede. Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di esperti, che potranno partecipare alle riunioni di Consiglio con funzioni consultive e senza diritto di voto.

ART. 7 (Presidente)
Il Presidente eletto con le modalità di cui al successivo art. 13, coordina l’attività dell’Associazione e presiede le riunioni delle Assemblee, Ordinarie o Straordinarie, e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione, con firma libera di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di suo impedimento, assenza o dimissioni, la firma e la rappresentanza legale spettano con firma libera al Vice Presidente Vicario.

ART. 8 (Comitato Elettorale)
Il Comitato Elettorale è formato da tre Associati non appartenenti al Consiglio Direttivo. Esso stabilisce il calendario delle votazioni alle cariche sociali e ne informa gli Associati con almeno 30 giorni di anticipo. Esso inoltre predispone le liste dei candidati secondo le modalità previste dall’art. 13, cura la spedizione e la raccolta delle schede, effettua lo scrutinio e nomina i nuovi eletti.

ART. 9 (Collegio dei Revisori)
Il Collegio dei Revisori è composto da un Presidente, da due Revisori effettivi e da due supplenti.
Il Presidente del Collegio dei Revisori e i Revisori sono eletti dall’Assemblea anche tra persone estranee ai Fondatori, ai Soci Onorari e ai Soci Promotori.
I Revisori non possono ricoprire altre cariche sociali in seno all’ Associazione. Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

ART. 10 (Vice Presidente, Segretario, Tesoriere)
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno uno o più Vice Presidenti, e tra questi un Vice Presidente Vicario, con l’incarico di coadiuvare il Presidente nell’espletamento dei suoi compiti e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento. Il Consiglio Direttivo nomina inoltre un Segretario e un Tesoriere, cui non è richiesto di essere membri del Consiglio o Associati. Essi presenziano alle sedute del Consiglio e alle Assemblee, senza diritto di voto qualora non ne siano membri a norma del presente statuto. Il Segretario tiene il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, l’archivio, tiene il protocollo, il libro dei Soci e si occupa della corrispondenza ordinaria.
Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione secondo le delibere del Consiglio Direttivo, tiene il Registro di cassa, riscuote le entrate, esegue i pagamenti, predispone i bilanci annuali (consuntivo e preventivo), può gestire conti correnti bancari e postali anche con firma singola.

ART. 11 (Durata dei mandati, dimissioni, indisponibilità)
Il Presidente, i Consiglieri e i membri del Comitato Elettorale durano in carica tre anni. Il Presidente e i membri del Comitato Elettorale non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi, tranne che nel caso in cui il Consiglio Direttivo autorizzi l’ulteriore candidatura. Il Vice presidente, il Segretario e il Tesoriere decadono ad ogni rinnovo del Consiglio ma possono essere rinominati dal nuovo Consiglio.
In caso di dimissioni o di indisponibilità di uno o più Consiglieri, subentrano i primi dei non eletti. Qualora la metà, o più della metà, del consiglio sia dimissionaria, saranno indette immediatamente nuove elezioni per il rinnovo dell’intero Consiglio e del Presidente, ed i nuovi organi dureranno in carica per un regolare triennio. In caso di dimissioni o indisponibilità del Presidente non meno di un anno prima della scadenza del mandato si provvederà ad eleggere un nuovo Presidente secondo le procedure previste nell’Articolo 13 del presente statuto; il nuovo Presidente durerà in carica fino alla scadenza del mandato del precedente Presidente.
In caso di dimissioni o di indisponibilità di uno o più membri del Comitato Elettorale, subentra il primo dei non eletti; in caso di esaurimento della lista, i nuovi membri saranno scelti dal Comitato fra gli Associati che non appartengano al Consiglio Direttivo. Gli organi scaduti sono prorogati fino all’insediamento dei nuovi organi.

ART. 12 (Associati)
L’Associazione alla S.I.A. può essere individuale o collettiva. La qualifica di Socio Individuale si applica a persone fisiche, purché comunque interessati al conseguimento degli scopi della Associazione. Per ottenere la qualifica di Socio Individuale la persona interessata è tenuta a presentare domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, corredata da curriculum. Il Consiglio valuta la domanda nella prima riunione successiva al ricevimento della domanda stessa ed approva, a maggioranza, l’ammissione del nuovo Associato.
La qualifica di Socio Collettivo si applica a Enti o Società. Per ottenere la qualifica di Socio Collettivo l’Ente o la Società interessata è tenuto a presentare domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. L’approvazione e la ratifica della domanda vengono effettuate seguendo la stessa procedura prevista per le domande individuali. Il Socio Collettivo è tenuto a nominare un rappresentante, che lo rappresenti nell’Assemblea degli Associati e nel corso delle elezioni. Sia i Soci Individuali che i Soci Collettivi hanno diritto a un voto nell’Assemblea degli Associati. Essi partecipano inoltre alle votazioni per l’elezione delle cariche sociali purché in regola con le quote associative. I rappresentanti dei Soci Collettivi hanno diritto all’elettorato passivo come membri del Consiglio Direttivo ma non per la carica di Presidente.
Ogni Associato è tenuto a versare ogni anno una quota associativa. L’importo delle quote associative di entrambe le categorie dei Soci ed i relativi termini di pagamento vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo.
La qualifica di Socio può essere revocata su delibera del Consiglio Direttivo per morosità protratta o per gravi atti contrari allo spirito della Associazione. La revoca ha effetto immediato, ma dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea Ordinaria successiva alla relativa delibera del Consiglio. La revoca non dà diritto alla restituzione delle quote associative e implica la perdita di ogni diritto relativo al patrimonio della Associazione.

ART. 13 (Elezioni)
Le elezioni ordinarie per il rinnovo delle cariche sociali si tengono ogni tre anni. La votazione, a scrutinio segreto, viene effettuata per posta, su apposite schede predisposte dal Comitato Elettorale e inviate agli Associati dal Comitato stesso. Per ogni carica sociale comparirà sulla scheda una lista di nomi, da cui l’elettore potrà scegliere il candidato, o i candidati, da votare. I nomi iniziali di ogni lista saranno proposti dal Comitato Elettorale (per un totale compreso fra il numero di candidati da eleggere e il doppio di tale numero): ad essi si aggiungeranno poi tutti i nomi proposti da gruppi di Associati al Comitato Elettorale con lettere controfirmata da almeno otto Associati.
Gli Associati possono esprimere una preferenza per la carica di presidente, cinque preferenze per la carica di membro del Consiglio direttivo, due preferenze per la carica di membro del Comitato Elettorale.
Le cariche di membro del Consiglio Direttivo e di membro del Comitato Elettorale sono incompatibili. Gli Associati candidati in entrambe le liste dovranno scegliere fra le due candidature prima delle elezioni.

ART. 14 (Gestione economica)
L’esercizio finanziario della Associazione coincide con l’anno solare. La gestione finanziaria avviene entro i limiti del bilancio preventivo, e il Consiglio Direttivo è tenuto sotto la sua responsabilità a giustificare ogni spesa sostenuta oltre tale limite.
Il bilancio preventivo, predisposto dal Tesoriere entro il termine dell’esercizio finanziario, viene approvato dal Consiglio Direttivo e successivamente ratificato nella prima Assemblea ordinaria contestualmente a quello consuntivo. Le cariche dei vari organi della Associazione non danno diritto a compensi, ma solo al rimborso delle spese autorizzate dal Consiglio Direttivo e debitamente documentate.

ART. 15 (Patrimonio)
Il Patrimonio della Associazione è costituito dalle quote annuali di associazione, dai beni mobili e immobili che saranno acquisiti dalla Associazione, da eventuali donazioni o lasciti ricevuti e da ogni altra possibile entrata. Qualunque atto giuridico che ad esso si riferisca (alienazione totale o parziale, accrescimenti, ipoteche, cessione, affitti ecc.) deve essere fatto dal presidente in nome della Associazione e deve essere autorizzato dal Consiglio Direttivo. In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione viene devoluto a fini di utilità generale o ad altre associazioni senza fini di lucro che perseguano obiettivi analoghi a quelli dell’Associazione stessa.

ART. 16 (Modifiche dello Statuto e scioglimento della Associazione)
Le modifiche di Statuto o lo scioglimento della Associazione possono essere proposti dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli Associati.
L’Assemblea degli Associati chiamata a modificare lo Statuto si costituisce validamente con l’intervento di almeno un terzo dei Soci effettivi della S.I.A. ed approva le modifiche proposte con il voto favorevole di almeno due terzi dei partecipanti all’Assemblea.
Per lo scioglimento dell’Associazione è necessaria la delibera all’unanimità del Consiglio Direttivo al completo e l’approvazione di un’Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Si considera valida la partecipazione mediante delega scritta; un Socio presente non può presentare più di tre deleghe scritte.

ART. 17 (Norma transitoria)
Sino alla prima elezione delle cariche, il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, i componenti del Comitato Elettorale ed i componenti del Collegio dei Revisori saranno soggetti nominati nell’atto costitutivo, soggetti rispetto ai quali non si applica l’ipotesi di incompatibilità di cui agli articoli 8, 9 e 13 del presente statuto, nè quanto disposto all’art. 11, primo comma dello statuto medesimo.

ART. 18 (Soci Onorari e Promotori)
Il Consiglio Direttivo, con voto all’unanimità, può nominare uno o più Soci Onorari, distintisi per il loro contributo scientifico o per le loro attività promozionali in merito alle finalità espresse nell’Art. 3. Il Consiglio Direttivo, con voto all’unanimità, può nominare uno o più Soci Promotori, che siano Enti o Associazioni che contribuiscono in vari modi al sostentamento finanziario della Società stessa.